Novità

1508-feresin-lorenzo.jpg
Società partecipate dal Comune. Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27-28-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) e successive modifiche ed integrazioni Stampa E-mail
_____________________________________________________
Comune di Fiumicello
Provincia di Udine
_____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2010 N° 00022 del Reg. Delibere
Copia conforme
OGGETTO: Società partecipate dal Comune. Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27-
28-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007 ( Legge Finanziaria per il 2008) e successive modifiche ed
integrazioni.
_____________________________________________________
L'anno 2010, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 20.00 in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 26/11/2010 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello
nominale risultano:
SCRIDEL Ennio Sindaco presente
TONZAR Nedi Consigliere presente
PIZZIN Claudio Consigliere assente
PINAT Giulia Consigliere presente
DIJUST Alessandro Consigliere presente
PAULIN Andrea Consigliere presente
FLORIO Giovanni Consigliere presente
MARUSSI Alessandro Consigliere presente
POZZAR Francesca Consigliere presente
LASCA Bruno Consigliere presente
VANNI Michela Consigliere presente
DEAN Paolo Consigliere presente
FERESIN Lorenzo Consigliere presente
LOPRETE Rosaria Consigliere assente
FASOLO Rosanna Consigliere presente
CASSINA Andrea Consigliere presente
DELNERI Graziano Consigliere presente
Partecipano in qualità di assessori esterni i Sigg.ri Feresin Vittorino, Paron Stefano e Segatto Giorgio.
Assiste il segretario comunale Sig. Dr. Di Giuseppe Salvatore.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCRIDEL Ennio nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
1) CONSIDERATO che l’art.3 Legge 24.12.2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008), nella sua originaria
formulazione, prevedeva quanto segue:
al comma 27, prevede che Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, [i Comuni] A) non possono
costituire societa` aventi per oggetto attivita` di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita` istituzionali, ne` assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa`. E` sempre
ammessa la costituzione di societa` che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di
partecipazioni in tali societa` da parte [dei Comuni];
B) al comma 28, L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere
autorizzati dall’organo competente [del Comune] con delibera motivata in ordine alla sussistenza
dei presupposti di cui al comma 27, tenendo conto che l’organo competente risulta il Consiglio
Comunale ai sensi dell’art.42, c.2, lettera e) DLgs 267 / 2000 (organizzazione dei servizi pubblici
locali; partecipazione dell'ente a società di capitali);
C) al comma 29, Entro diciotto mesi [30.06.2009] dalla data di entrata in vigore della … legge, [i
Comuni], nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le societa` e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
2) CONSIDERATO che l’art. 71, c.1, lettera e) (Società pubbliche) Legge 69 / 2009 prevede quanto segue:
All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: ...
... b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
... e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei
mesi» ...
La norma in questione ha posposto il termine per la deliberazione di ricognizione delle societa'
partecipate dai Comuni, e relative procedure di cessione, dal 30.06.2009 al (vigente) 31.12.2010, ed
ha limitato l'indagine alle sole partecipazioni dirette del Comune; detta previsione peraltro ne' puo'
limitare che il Comune decida delle partecipazioni indirette, e ciò in base all'art.42, c.2, lettera e) e g)
DLgs 267 / 2000 in materia di competenza esclusiva consiliare sull'organizzazione dei pubblici servizi
e sugli indirizzi alle aziende partecipate, ne' puo' significare che debba essere ceduta interamente una
partecipata diretta con tutte le sue controllate oppure mantenuta, senza possibilita' di soluzioni
intermedie (appunto, la cessione solo di alcune partecipazioni indirette comunali).
3) CONSIDERATO che l’art. 19, c.2 (Società pubbliche) Decreto Legge 78 / 2009 prevede quanto segue:
All’art. 3 della legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è
trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";
b) al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine, è aggiunto il
seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina
responsabilità erariale".
Il decreto legge ha si' individuato la nuova scadenza al 30.09.2009 (smentendo il 31.12.2010 della
norma di cui sopra quasi contestualmente promulgata), ma nella conversione in legge (come da punto
a seguire) e' stato rimosso il comma che prevedeva proprio quel 30.09.2009, cosicche' rimane vigente
il 31.12.2010.
4) CONSIDERATO che l’art. 19, c.2 (Società pubbliche) Legge 102 / 2009 (di conversione del DL 78 /
2009) prevede quanto segue:
all'art.19, comma 2: la lettera b) è soppressa;
...
Ne segue che, sulla base di quanto ai punti da 1) a 4), il termine per l'adozione della deliberazione e' il
31.12.2010, che la deliberazione dovrebbe riguardare solo le partecipazioni dirette comunali (con le
contraddizioni sopra evidenziate), che la deliberazione deve essere trasmessa alla Corte dei Conti,
mentre il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione non dovrebbe determinare
responsabilità erariale.
5) CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il
parere n. 48 / 2008 individua il sopra richiamato originario termine del 30.06.2009 (ora 31.12.2010) quale
momento entro cui deve essere avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il percorso di cui sopra ai
citati commi 27, 28 ed in particolare 29 dell’art.3 della Legge 244 / 2007, ossia il percorso di cessione delle
partecipazioni vietate;
6) CONSIDERATO che il Comune detiene partecipazioni nelle società, non quotate in borsa, e nei soggetti
elencati nel prospetto allegato sub A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante formale e
sostanziale, nel quale sono riportati gli la ragione sociale della partecipata, la quota di partecipazione, il
capitale sociale ed il patrimonio netto al 31.12.2009, l’oggetto sociale, gli eventuali servizi e / o attività
affidati dal Comune alla società;
7) PRESO ATTO che, per la definizione delle finalità istituzionali attribuite al Comune, si deve fare
riferimento a quanto disposto o previsto:
dalla Costituzione a) secondo cui:
· i Comuni sono enti autonomi con proprie funzioni (art. 114)
· ai Comuni sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza (art. 118);
· i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie o conferite (art. 118)
· Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà (art. 118);
b) dal Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione delle Comunità Europee del
21.5.2003, che al punto 17 precisa quanto segue: l’espressione “servizi di interesse economico
generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato di Roma; essa è definita nel
trattato o nella normativa derivata; tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto
che l’espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse
generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico; il
concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare i trasporti, i servizi
postali, l’energia e la comunicazione; tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività
economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;
c) dal DLgs 267 / 2000 secondo cui:
· in base all’art. 13, comma 1, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territori, dello sviluppo
economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
· in base all’art 112, c.1, gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali;
dall’art.13 DL 223 / 2006, convertito con la Legge 248 / 2006 e modificato dalla Legge 99 / 2009, in
base al quale (nel prosieguo, “DL 223 / 2006”) le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
dalle seguenti previsioni dello d) statuto comunale:
art.8 (sviluppo sociale, culturale ed economico) ed art.9 (servizi pubblici);
8) VERIFICATO che le società di cui all’allegato A) perseguono o meno le finalità istituzionali del Comune
per le ragioni espresse all’interno dell’Allegato B), parte integrante formale e sostanziale della presente
deliberazione;
9) DATO ATTO che successive deliberazioni del Consiglio, per quanto di competenza, affronteranno i temi
dell’adeguamento alle previsioni di cui all’art.23bis, cc.2 ed 8 DL 112 / 2008 (come convertito dalla Legge
133 / 2008 e modificato / integrato dall’art.15, c.1 Legge 166 / 2009) e dell’art.2 DPR 168 / 2010;
Sentiti gli interventi:
Relaziona il Sindaco.
Dean ritiene che l’alienazione delle quote prosegua la scelta già fatta per S.T.I. e pur non condividendola
appieno, ritiene che sia ineluttabile. Dean chiede notizie sui patti parasociali e sul valore del prezzo di
cessione soggetto a notevole fluttuazione.
Risponde il Sindaco sia sulla fluttuazione del prezzo, condizionata dalla scadenza per l’eventuale cessione
prevista dalla legge, che sui fatti parasociali che risultano scaduti.
Dijust si ritiene soddisfatto ed esprime il voto favorevole del Gruppo rappresentato.
Vanni anticipa il voto favorevole del Gruppo.
Dean si associa al voto favorevole e ricorda il coraggio e la lungimiranza degli amministratori nella
costruzione di STI e nella partecipazione in Bluenergy, scelte che oggi hanno prodotto, o produrranno,
entrate straordinarie per la comunità di Fiumicello.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area
Amministrazione e Finanza dell'Ente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
I) di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28, 29 Legge 244 / 2007, il mantenimento delle
partecipazioni del Comune nelle seguenti società, alla luce di quanto esposto nell’Allegato B) di cui
al punto 4) delle premesse:
CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA)
CSR BASSA FRIULANA SPA
II) di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta, nonché ai responsabili della struttura comunale competenti
per materia, nel rispetto delle prerogative e responsabilità di ciascuno, al fine di procedere, ai sensi
della normativa citata al precedente punto I), alla dismissione delle partecipazioni nelle seguenti
società, indicando sin d’ora il Comune di Aquileia quale capofila per l’attuazione delle procedure
comuni di alienazione delle quote:
BLUENERGY GROUP SPA
III) di impegnare il Sindaco e la Giunta a che riferiscano periodicamente in Consiglio Comunale in
corrispondenza delle fasi più rilevanti delle procedure di cui al precedente punto II).
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – ALLEGATO A
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Di seguito si riportano 1) la ragione sociale della partecipata, 2) la quota di partecipazione, 3) la
corrispondete quota di capitale sociale e di patrimonio netto al 31.12.2009, 4) l’oggetto sociale in sintesi,
5) gli eventuali servizi e / o attività pubbliche affidati dal Comune alla società, e / o le attività di libero
mercato svolte sul territorio comunale.
• 1) BLUENERGY GROUP SPA; 2) 0,794%; 3) € 31.760,00 ed € 40.619,71; 4) vendita gas, energia
elettrica, telefonia; consulenza e gestione di processi informatici; ottimizzazione delle fonti energetiche; 5)
vendita del gas (attività di libero mercato);
= cedibile
• 1) CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA; 2) 0,380%; 3) € 4.650,00 ed
Euro 13.879,10; 4) ciclo idrico integrato; 5) ciclo idrico integrato (gestore salvaguardato dall’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli)
• 1) CSR BASSA FRIULANA SPA; 2) 4,34%; 3) € 145.200,00 ed € 202.750,87; 4) ciclo dei rifiuti; 5) ciclo
dei rifiuti (servizio pubblico in affidamento diretto)
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – ALLEGATO B
BLUENERGY GROUP SPA è società mista pubblico – privato di svolgimento di attività di libero mercato
(vendita del gas); la piccola dimensione della quota, che non consente l’esercizio di alcuna prerogativa in
ambito societario, nonché l’osservazione del fatto che il trascorrere del tempo potrebbe ridurre
progressivamente il valore delle società in questione (sempre più sottoposte alle pressioni della concorrenza,
dal che la tendenza alle aggregazioni societarie caratterizzante il settore in questi ultimi anni), fanno
propendere per la cessione a terzi della quota di partecipazione detenuta, anche al fine di massimizzare la
relativa entrata in conto capitale a supporto del bilancio comunale.
Al riguardo, si deve tenere presente che la vendita del gas può ben incorporare il concetto di servizio di
interesse generale come definito al punto 7b) delle premesse della deliberazione cosicchè, in circostanze
diverse (maggiore quota detenuta, esercizio di conseguenti maggiori prerogative in ambito societario,
diverse esigenze finanziarie), un Ente Locale potrebbe ben deliberare il mantenimento della relativa
partecipazione.
CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA, in esito all’atto di fusione per
incorporazione ex art.2501 C.C., del 23.11.2010) è gestore multicomunale salvaguardato dall’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo idrico integrato (servizio
pubblico locale), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune.
CSR BASSA FRIULANA SPA è società multicomunale affidataria diretta del ciclo dei rifiuti (servizio
pubblico locale), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria, da parte del
Comune.
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrazione e Finanza
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to Rigonat Ornella
____________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to Rigonat Ornella
____________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to SCRIDEL Ennio F.to Dr. Di Giuseppe Salvatore
_____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio il 07/12/2010 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 22/12/2010.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fiumicello, li 07/12/2010 F.to Rigonat Ornella
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal
__________________ al __________________.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fiumicello, li __________________ Rigonat Ornella
Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07/12/2010.
_____________________________________________________
____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
Il Segretario Comunale
Fiumicello, li 07/12/2010 Dr. Salvatore DI GIUSEPPE