Novità

2710-sandrin-primo.jpg

Glossorio dei termini usati in questo sito

Il glossario ha delle voci
Cerca un termine contenuto nel glossario (sono permesse espressioni regolari)
Inizia con Contiene Termine esatto Assomiglia a
Tutto | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | O | P | R | S | T | U | W
Pagina:  1 2 3 4 Successivo »

Tutto

Termine Definizione
A.I.R.E.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero - AIRE - (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988 con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6 della Legge in questione. La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all'estero. L'art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali.

abrogazione

Eliminazione di un atto (per esempio: una legge che elimina una legge precedente, o un atto amministrativo che ne elimina un altro).

albo pretorio

Ogni comune deve avere un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso. La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.

amministratore locale

La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e dirimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Per amministratori si intendono i sindaci, anche etropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

associazione intercomunale

Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni e sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

autocertificazione

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

bilancio di previsione

Il bilancio di previsione annuale è un documento contabile con funzione previsionale, riferito ad un esercizio di durata coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza finanziaria e composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata e alla spesa. Esso può essere concepito come un budget generale che ricomprende tutta l’attività finanziaria dell’ente locale, a sua volta articolato internamente con riferimento a specifiche unità di entrata e di spesa. Il bilancio di previsione annuale ha funzione autorizzatoria dell’attività di gestione delle entrate e delle spese nei limiti degli stanziamenti previsionali, che costituiscono limite all’adozione degli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. Ai sensi dell’articolo 162 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 44, comma 3, della l.r. 1/2006, il bilancio annuale, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale della durata pari a quello della Regione, deve essere redatto nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. In particolare, per quanto riguarda la veridicità, le scritture di bilancio devono essere veritiere. Ma poiché il bilancio è un documento previsionale redatto prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento e quindi condizionato dall’essere elaborato in un contesto di informazione imperfetta in ordine agli accadimenti che si verificheranno, il principio assoluto della veridicità opera per il tramite del concetto di attendibilità delle previsioni e deve essere a questo ricondotto. Le previsioni di entrata e di spesa, in mancanza di disposizioni normative o contrattuali che le quantifichino con esattezza, sono veritiere quando attendibili ossia quando sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei elementi di valutazione ponderati dal responsabile del servizio finanziario. Per quanto attiene al principio di pubblicità, il bilancio di previsione è un documento pubblico, in funzione della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell’attuazione del controllo interno ed esterno dell’ente. Per questo motivo è previsto che gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio e dei suoi allegati con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

bilancio pluriennale di previsione

Ai sensi dell’articolo 171 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 44, commi 3 e 4, della l.r. 1/2006, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, è redatto con l’osservanza dei principi del bilancio di cui sopra. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 53

commisssione consiliare

L’art. 38, comma 6, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che, quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse. Secondo il successivo comma, le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento. Nell’ambito dell’autonomia normativa riconosciuta all’ente locale, spetta allo statuto istituire le commissioni, mentre il regolamento detta la disciplina delle modalità del concreto svolgimento delle attività delle stesse. Per quanto attiene alla composizione delle commissioni, in quanto articolazioni interne del consiglio, esse devono essere costituite da soli consiglieri, in modo da garantire la presenza della minoranza.

consiglio comunale

Il consiglio è definito dall’art. 42 del d.lgs. 267/2000 come “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” dell’ente. A tale organo è attribuita una specifica competenza limitatamente agli atti fondamentali, tassativamente indicati dalla norma di legge, con la conseguenza che statuto e regolamenti non possono assegnare competenze al consiglio. Detta previsione risponde alla necessità di rimettere all’organo maggiormente rappresentativo solo gli atti che coinvolgano scelte importanti di natura programmatoria, o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, ed esulino dalla mera gestione ordinaria dell’ente locale. Le competenze attribuite al consiglio si caratterizzano per la loro inderogabilità, esclusività e tassatività. Spetta, altresì, al consiglio attuare il controllo politico–amministrativo, che consiste nel continuo monitoraggio dell’attività della giunta, nonché di quella degli organi non politici, quali i dirigenti e i responsabili dei servizi, che devono svolgere le relative funzioni in conformità all’indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio medesimo.

consiglio delle autonomie

Il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è il "luogo" di rappresentanza degli interessi degli enti locali e di dialogo con la Regione. È stato istituito con la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, subentrando all'Assemblea delle autonomie locali, e rappresenta una componente importante ed attiva nell'attuale "sistema Regione-autonomie locali", basato sulla valorizzazione ed armonizzazione delle diversità ed orientato verso uno stile di governo partecipato, coinvolgente tutti i livelli istituzionali. È composto da 23 membri in rappresentanza di tutti gli enti territoriali della regione: oltre ai 4 comuni capoluogo ed alle 4 province (membri di diritto), è data voce anche a 15 comuni non capoluogo, di cui una parte montani (membri elettivi), designati da apposite conferenze dei Sindaci. Il 28 giugno 2006, il Consiglio delle autonomie locali ha eletto per la prima volta il proprio Presidente ed il proprio Ufficio di presidenza, che svolge funzioni di impulso e stimolo nei confronti dello stesso Consiglio, ma esercita anche funzioni consultive nei confronti della Regione e, nei casi di urgenza e su richiesta motivata della Giunta regionale, può esprimere direttamente pareri. Il Consiglio può contare al suo interno su tre commissioni tecniche che garantiscono lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti concernenti il sistema delle autonomie locali. Il ruolo del Consiglio si realizza con l'espressione di pareri e, quando sono in gioco aspetti essenziali dell'ordinamento delle autonomie locali, con lo strumento dell'intesa con l'Amministrazione regionale. I suoi orientamenti assumono pertanto grande rilevanza nel processo di formazione delle leggi regionali e di molti altri provvedimenti, amministrativi, regolamentari e programmatori. Il Consiglio ha la sua sede a Udine.

convenzione

Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. Le convenzioni stabiliscono l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

debito pubblico

Per debito pubblico si intende il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti, individui, imprese, banche o soggetti stranieri, che hanno sottoscritto obbligazioni (come BOT e CCT) destinate a coprire il fabbisogno finanziario statale. La spesa per gli interessi corrisposti ai detentori delle obbligazioni statali viene indicata come servizio del debito.

decreto legge

Un decreto-legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana. Il decreto-legge è un atto con forza di legge che può essere adottato dal Governo (cioè dal Consiglio dei Ministri) in casi straordinari di necessità e urgenza. La necessità e l'urgenza possono riferirsi tanto al provvedere (cioè alle disposizioni in esso contenute), quanto al provvedimento (nel suo complesso). Tuttavia in tempi recenti il dl è stato ampiamente usato anche in casi non straordinari o di urgenza, tanto da potere affermarne un abuso. La straordinarietà dello strumento normativo si riconduce alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. Il decreto-legge è un atto normativo a competenza generale, ma non può essere adottato nelle materie coperte da riserva di legge ordinaria, cioè nelle materie che la Costituzione espressamente riserva alla disciplina con legge delle Camere, come, ad esempio, la legge di delega, che dunque non può essere conferita con decreto legge. Il decreto-legge è un provvedimento provvisorio con forza di legge, che entra in vigore immediatamente, il giorno stesso (o il giorno successivo) della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente (ex tunc): è come se non fosse mai esistito. Ma le Camere possono con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. A tal fine, il governo, il giorno stesso dell'adozione, deve presentare il d.l. alle Camere per la conversione in legge, che avviene con la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa (come tale va autorizzato dal Presidente della Repubblica). La discussione in assemblea deve obbligatoriamente cominciare entro cinque giorni e, come spesso accade, la legge di conversione può apportare emendamenti, cioè modifiche, al testo dell'originario d.l., che avranno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

decreto legislativo

Con la locuzione decreto legislativo (abbreviato con D. lgs. o D. lg.) o decreto delegato si intende nel diritto costituzionale italiano un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo in sede di consiglio dei ministri su delega del Parlamento. La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione ed è un mezzo con il quale le camere decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma vincola a rispettare una certa materia. In genere sono emanati tramite decreti legislativi testi normativi che per la loro mole sarebbero difficilmente gestibili in sede parlamentare, come i testi unici e i codici.La cosiddetta legge delega (approvata dalle camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare. Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il governo, prima di deliberare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.

Pagina:  1 2 3 4 Successivo »
Tutto | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | O | P | R | S | T | U | W
Glossary 2.64 is technology by Guru PHP